Cosa prevede l'articolo 2086 del Codice Civile?

L'articolo 2086 del Codice Civile, nella sua formulazione attuale introdotta dal D.Lgs. 14/2019, stabilisce che l'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. L'assetto deve essere funzionale anche alla rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale. La norma attribuisce all'imprenditore la responsabilità di dotare l'impresa di strumenti che consentano di monitorare costantemente la situazione economica e finanziaria. In caso di inadempimento, gli amministratori possono essere ritenuti responsabili per i danni causati dalla mancata adozione di misure preventive adeguate.