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Giovedì 30/03/2023
a cura di AteneoWeb S.r.l.

Garante privacy: divieto di accesso alla posta elettronica del lavoratore alla cessazione della collaborazione



(Newsletter Garante privacy del 15 marzo 2023)

Il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio non annulla il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali, a maggior ragione se riguarda una forma di corrispondenza, come i messaggi di posta elettronica, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente. 
A ricordarlo è il Garante per la protezione dei dati personali che, anche sulla base di questa motivazione, ha sanzionato un’azienda che aveva mantenuto attivo l’account di posta elettronica un’esponente di una cooperativa, anche una volta terminata la collaborazione, prendendo visione del contenuto e impostando un sistema di inoltro verso un dipendente della società.

La collaborazione era terminata in quanto, prima che si definisse il rapporto di lavoro con l’azienda, la collaboratrice aveva raccolto, a nome dell’azienda stessa e tramite una casella mail aperta per l’occasione, i riferimenti di potenziali clienti incontrati a una fiera, tentando poi di contattarli a nome della propria cooperativa. Quest'ultimo comportamento aveva portato a un contenzioso giudiziale tra l'azienda e l'ex-collaboratrice.
Nel timore di perdere i rapporti coi potenziali clienti, l’azienda non si era limitata a scrivere per spiegare loro che la persona era stata rimossa, ma ne aveva anche visionato le comunicazioni.


Fonte: https://www.garanteprivacy.it

Torresi Andrea
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