Studio Commerciale

Studio Commerciale Torresi Rag. Andrea

Area Clienti

Accedi all'area ClientiAccedi all'area Clienti Accedi
T service Team
Scadenzario
  scadenzario.jpg
Accedi allo scadenzario
Ristrutturazioni
Ristrutturazioni agevolate
Iva al 10% sulle Ristrutturazioni edilizie
leggi tutto

Basilea 2
Rating Aziendale
Basilea 2 è alle porte!!
Migliora il tuo Rating Aziendale

Lavora con noi

Vuoi lavorare con noi?
Compila il modulo elettronico!
Aliquote ICI
nuova attività
Vuoi sapere tutto sull'ICI ?
vedi i dettagli

Chi è Online

Abbiamo 1 visitatore online
Le Ristrutturazioni Edilizie PDF Stampa E-mail
proroga fino al 2010 anche dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per le relative prestazioni di servizi.

La finanziaria 2008 punta ancora sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico prorogando fino al 2010 le detrazioni di imposta per il 36 e il 55 per cento delle spese sostenute da gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Non cambiano le regole relative alla detrazione di imposta del 36% dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di recupero del patrimonio edilizio:

  • l’agevolazione spetta se la spesa non supera la cifra massima di 48mila euro, riferita alla singola unità immobiliare e non alle diverse persone che l’hanno sostenuta. Pertanto, questo ammontare andrà suddiviso in proporzione fra tutti gli interessati.
  • la detrazione va ripartita in 10 anni. Il criterio però cambia se a sostenere i costi sono anziani di età compresa tra i 75 e gli 80 anni (proprietari o titolari di altro diritto reale sull’abitazione oggetto di intervento). Per questi la ripartizione va fatta, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali.
  • se i lavori di ristrutturazione sono la semplice prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti, ai fini del calcolo (entro i 48mila euro), bisogna tener conto delle spese già sostenute.
  • il beneficio fiscale è subordinato all’emissione, da parte della ditta che ha eseguito i lavori, di fattura dettagliata che distingua dagli altri il costo della relativa manodopera.
Viene rievocata la possibilità di ottenere un incentivo fiscale per chi acquista immobili facenti parte di fabbricati completamente “rinnovati” da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare oppure da cooperative edilizie, a condizione che le stesse provvedano ad alienare o assegnare l’immobile entro il 30 giugno 2011.

In questo caso, la detrazione dei costi relativi ai lavori di recupero eseguiti viene rideterminata nella misura del 25% del corrispettivo pagato per l’acquisto dell’unità immobiliare.

Relativamente alla detrazione d’imposta del 55% per i costi sostenuti ai fini della riqualificazione energetica degli edifici al fine di incentivare gli interventi tesi ad abbassare il livello di inquinamento atmosferico e massimizzare l’efficienza dei consumi il disegno di legge finanziaria 2008 proroga l’agevolazione per i prossimi tre anni e riguarda le spese documentate sostenute per:

  • interventi che limitino il fabbisogno annuo di energia per il riscaldamento degli edifici (detrazione massima 100mila euro in tre anni).
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per usi domestici che industriali, per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (detrazione massima 60mila euro in tre anni).
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a condensazione e conseguente messa a punto del sistema di distribuzione (detrazione massima 30mila euro in tre anni).
  • interventi su edifici esistenti, su parti di edifici o unità immobiliari, riguardanti coperture e/o pavimenti, finestre con i relativi infissi (detrazione massima 60mila euro in tre anni).

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE ?

L'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta il 36% delle spese sostenute nel corso dell'anno per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Si noti che trattandosi di una detrazione dall'imposta e non di rimborso, ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.

La legge 289 /2002 ha ridotto l'importo massimo della spesa sul quale calcolare la percentuale di detrazione spettante da euro 77.468,53 a euro 48.000.


Computo del tetto massimo di spesa

A decorrere dal 1 ottobre 2006 il limite di spesa rilevante ai fini dell computo della detrazione viene fissato in euro 48.000,00 per ogni singola abitazione (art. 35 comma 35-quater del DL n. 223/2006).

 

Il vincolo è stringente e vale quindi: 

  • sia nel caso in cui le spese vengano sostenute da un unico soggetto (proprietario o avente diritto)
  • sia nel caso in cui le spese siano sostenute da piu' comproprietari o contitolari di diritti sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento
Ai sensi dell'art.35, comma 35-quater, del D.L. n. 223/2006, il riferimento del tetto massimo di rilavanza della spesa esclusivamente all'unità immobiliare opera rispetto alle spese sostenute a decorrere dal 1 ottobre 2006.

La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa.


N.B.: Poiché per le detrazioni vale il criterio di cassa, quella che conta non è la data di inizio e neppure quella della fine dei lavori, ma solo quella del pagamento mediante bonifico.

BONUS ENERGIA DETRAZIONE AL 55%

Con la firma dei decreti attuativi diventa operativo l'innalzamento dal 36% al 55% della detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti che consentano di ridurre le dispersioni termiche.

Salgono al 55% anche le detrazioni per l'installazione di pannelli solari o per la rottamazione di vecchie caldaie e la loro sostituzione con nuove caldaie ad alta efficienza.

Bisogna rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione per ottenere un preventivo e le proposte per migliorare l'effcienza dell'abitazione o dell'intero edificio. Il tecnico dovrà fornire un attestato di certificazione energetica. Il contribuente dovrà pagare i lavori con un bonifico e conservare tutte le fatture che presenterà poi per la denuncia dei redditi 2007 (da fare nel 2008). La detrazione è cumulabile con altri incentivi decisi da comuni, regioni e province. Nuove costruzioni. Per i nuovi edifici scattano una serie di norme per la 'bioedilizia’ che vanno dall'obbligo dell'installazione di pannelli solari a quello di avere un sistema di isolamento termico alla dichiarazione obbligatoria di consumo energetico. Il 'certificato energetico’ sarà obbligatorio da 1 luglio in tutte le compravendite immobiliari. Consulta la circolare ministeriale.

CHI PUO' BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE?

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, nonché le altre categorie di soggetti indicate di seguito.

Hanno quindi diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Sono definiti familiari, ai sensi dell’art.5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. In questa ipotesi (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.

In questo caso è però necessario che:

  1. il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente;
  2. l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

Possono usufruirne anche i condomini, per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

La detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore del condominio; in tale ipotesi la detrazione compete al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempreche quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

QUALI SPESE RIGUARDA?

La detrazione del 36% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese:
  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici)
  • le spese per l'acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è ammessa la detrazione d’imposta sono quelli elenca- ti nell’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, ripresi dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.

In particolare, la detrazione Irpef è prevista per le seguenti categorie di intervento edilizio:
  • manutenzione ordinaria, solo se eseguita su parti comuni e non anche su singole unità abitative o loro pertinenze;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.
Inoltre, sono ammessi al beneficio della detrazione altri interventi previsti da specifici provvedimenti e finalizzati ad esempio alla realizzazione di parcheggi su aree pubbliche, alla eliminazione di barriere architettoniche, all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, alla adozione di misure antisismiche, all’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Non possono invece ritenersi compresi tra le spese oggetto della detrazione gli interessi passivi corrisposti a fronte di mutui eventualmente stipulati per sostenere le spese dei lavori di recupero nonché le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.


COME SI ACCEDE ALL'AGEVOLAZIONE ?

Soggetti che intendono usufruire della detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura percentuale prevista dalla vigente normativa, delle spese sostenute per lavori di recupero del patrimonio edilizio su immobili residenziali ovvero per la realizzazione o l’acquisto di box auto pertinenziali devono presentare una comunicazione di inizio lavori, utilizzando il  NUOVO modello che potete scaricare da qui (rif. nota del 17/03/2006 Agenzia Entrate come previsto dal decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, per fruire della detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni   Agevolazione per le ristrutturazioni edilizie ai fini IRPEF).

Sono legittimati ad usufruire della detrazione i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi.

In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi.

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini.

In caso di interventi sostenuti da parte di uno dei soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, la comunicazione va presentata da uno dei soggetti cui si imputano i redditi a norma del medesimo articolo.

Si ricorda che al fine di ottenere la detrazione ai fini IRPEF, debbono conservare ed esibire a richiesta la documentazione prevista. Chi non fosse più in possesso di tale documentazione (copia del modello di comunicazione e/o attestazione di avvenuta spedizione), può richiederla utilizzando l'apposito modello. apri il documento.

 
Net Cubo Informatica
T Service Team