| Le Ristrutturazioni Edilizie |
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proroga fino al 2010 anche dell’applicazione
dell’aliquota Iva del 10% per le relative prestazioni di servizi. La finanziaria 2008 punta ancora sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico prorogando fino al 2010 le detrazioni di imposta per il 36 e il 55 per cento delle spese sostenute da gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.
Viene rievocata la possibilità di ottenere un incentivo fiscale per chi acquista immobili facenti parte di fabbricati completamente “rinnovati” da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare oppure da cooperative edilizie, a condizione che le stesse provvedano ad alienare o assegnare l’immobile entro il 30 giugno 2011.
In questo caso, la detrazione dei costi relativi ai lavori di recupero eseguiti viene rideterminata nella misura del 25% del corrispettivo pagato per l’acquisto dell’unità immobiliare. Relativamente alla detrazione d’imposta del 55% per i costi sostenuti ai fini della riqualificazione energetica degli edifici al fine di incentivare gli interventi tesi ad abbassare il livello di inquinamento atmosferico e massimizzare l’efficienza dei consumi il disegno di legge finanziaria 2008 proroga l’agevolazione per i prossimi tre anni e riguarda le spese documentate sostenute per:
IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE ?
L'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta il 36% delle spese sostenute nel corso dell'anno per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Si noti che trattandosi di una detrazione dall'imposta e non di rimborso, ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione. La legge 289 /2002 ha ridotto l'importo massimo della spesa sul quale calcolare la percentuale di detrazione spettante da euro 77.468,53 a euro 48.000.
A decorrere dal 1 ottobre 2006 il limite di spesa rilevante ai fini dell computo della detrazione viene fissato in euro 48.000,00 per ogni singola abitazione (art. 35 comma 35-quater del DL n. 223/2006).
Il vincolo è stringente e vale quindi:
Ai sensi dell'art.35, comma 35-quater, del D.L. n. 223/2006, il riferimento del tetto massimo di rilavanza della spesa esclusivamente all'unità immobiliare opera rispetto alle spese sostenute a decorrere dal 1 ottobre 2006.
La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. N.B.: Poiché per le detrazioni vale il criterio di cassa, quella che conta non è la data di inizio e neppure quella della fine dei lavori, ma solo quella del pagamento mediante bonifico. BONUS ENERGIA DETRAZIONE AL 55%
Con la firma dei decreti attuativi diventa operativo l'innalzamento dal 36% al 55% della detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti che consentano di ridurre le dispersioni termiche.
Salgono al 55% anche le detrazioni per l'installazione di pannelli solari o per la rottamazione di vecchie caldaie e la loro sostituzione con nuove caldaie ad alta efficienza. Bisogna rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione per ottenere un preventivo e le proposte per migliorare l'effcienza dell'abitazione o dell'intero edificio. Il tecnico dovrà fornire un attestato di certificazione energetica. Il contribuente dovrà pagare i lavori con un bonifico e conservare tutte le fatture che presenterà poi per la denuncia dei redditi 2007 (da fare nel 2008). La detrazione è cumulabile con altri incentivi decisi da comuni, regioni e province. Nuove costruzioni. Per i nuovi edifici scattano una serie di norme per la 'bioedilizia’ che vanno dall'obbligo dell'installazione di pannelli solari a quello di avere un sistema di isolamento termico alla dichiarazione obbligatoria di consumo energetico. Il 'certificato energetico’ sarà obbligatorio da 1 luglio in tutte le compravendite immobiliari. Consulta la circolare ministeriale. CHI PUO' BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE?
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, nonché le altre categorie di soggetti indicate di seguito.
Hanno quindi diritto alla detrazione:
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Sono definiti familiari, ai sensi dell’art.5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. In questa ipotesi (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.
In questo caso è però necessario che:
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
Possono usufruirne anche i condomini, per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
La detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore del condominio; in tale ipotesi la detrazione compete al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempreche quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
QUALI SPESE RIGUARDA?
La detrazione del 36% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese:
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è ammessa la detrazione d’imposta sono quelli elenca- ti nell’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, ripresi dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
In particolare, la detrazione Irpef è prevista per le seguenti categorie di intervento edilizio:
Inoltre, sono ammessi al beneficio della detrazione altri interventi previsti da specifici provvedimenti e finalizzati ad esempio alla realizzazione di parcheggi su aree pubbliche, alla eliminazione di barriere architettoniche, all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, alla adozione di misure antisismiche, all’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Non possono invece ritenersi compresi tra le spese oggetto della detrazione gli interessi passivi corrisposti a fronte di mutui eventualmente stipulati per sostenere le spese dei lavori di recupero nonché le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
Soggetti che intendono usufruire della detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura percentuale prevista dalla vigente normativa, delle spese sostenute per lavori di recupero del patrimonio edilizio su immobili residenziali ovvero per la realizzazione o l’acquisto di box auto pertinenziali devono presentare una comunicazione di inizio lavori, utilizzando il NUOVO modello che potete scaricare da qui (rif. nota del 17/03/2006 Agenzia Entrate come previsto dal decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, per fruire della detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni Agevolazione per le ristrutturazioni edilizie ai fini IRPEF). |











