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L’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.
Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso e può essere utilizzato in ogni momento dell’anno, rispettando, ovviamente, le sue specifiche condizioni operative.
Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la nuova disciplina del ravvedimento operoso prevede determinate riduzioni della sanzioni applicabili, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.
QUANDO NON SI PUO’ BENEFICIARE del RAVVEDIMENTO OPEROSO ?
l’articolo 13, co. 1 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando:
- la violazione è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria;
- sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
- sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.
Appare ovvio il motivo per cui in presenza di questi accadimenti il contribuente non possa procedere ad una sanatoria autonoma Circolare ministeriale Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Accertamento 10-07-1998, n. 180/E/98/110100.
ATTI AMMESSI
Ai fini delle imposte dirette, dell’Iva, dei tributi locali, il contribuente o il sostituto d’imposta, nonché gli eventuali soggetti solidalmente obbligati possono regolarizzare le seguenti tipologie di violazione:
- 1. omessi o insufficienti versamenti delle imposte dovute (anche a titolo di saldo o acconto) in base alle dichiarazioni (anche alle liquidazioni periodiche dell’Iva);
- 2. errori meramente formali: sono tali se:
non incidono sulla determinazione della
base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (ad esempio:
dichiarazione su modello non conforme, ecc.);
non arrecano pregiudizio all’attività di controllo;
- 3. errori ed omissioni formali: sono quelli in cui manca la sola condizione b) (cioè arrecano pregiudizio all’attività di controllo).;
- 4. errori sostanziali: sono tali se incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, quali ad esempio l’omessa fatturazione o registrazione di operazioni (ai fini Iva), infedele dichiarazione, omessi versamenti dovuti ad errori materiali o di calcolo;
- 5. omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell’attività.
ALTRE IMPOSTE AMMESSE: il ravvedimento è utilizzabile anche per l’imposta di registro, imposta vidimazione libri sociali, ipotecaria e catastale e tributi similari (ad esempio tributi locali quali l'ici);
- omessa richiesta di registrazione o di presentazione della denuncia per l’imposta di registro (art. 69, D.P.R. 131/1986);
- insufficiente dichiarazione di valore, tardività del pagamento;
- omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio da parte di notai, ufficiali giudiziali, cancellieri, funzionari delle amministrazioni pubbliche autorizzati alla stipula dei contratti nonché capi della P.A.;
AVVIO della PROCEDURA: il contribuente, il sostituto d’imposta o l’obbligato in solido che siano incorsi in una delle violazioni sopra elencate possono ricorrere al ravvedimento con la procedura di seguito illustrata.
Violazioni di cui al n. 1 (omessi o insufficienti versamenti) si dovrà procedere a:
- versare il tributo dovuto;
- pagare, indipendentemente
dal tributo, una sanzione pari a:
1/8 della sanzione prevista (30% del tributo), ovvero 3,75% del tributo dovuto nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione (coincidente con l’ultimo giorno disponibile in cui era possibile effettuare il versamento). NB: nell’ipotesi di opzione del contribuente per il pagamento rateale i 30 giorni decorrono dalla data entro la quale questi doveva procedere al versamento della rata; il calcolo degli interessi moratori deve avvenire sull’imposta comprensiva degli interessi di dilazione.
1/5 della sanzione prevista per l’omesso versamento/pagamento ovvero 6% del tributo dovuto qualora la regolarizzazione avvenga oltre i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero entro 1 anno qualora non sia prevista la presentazione di tale dichiarazione;
- al versamento degli interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse legale.
Violazioni di cui al n. 2 (errori meramente formali): tali violazioni non sono sanzionabili. Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 3 .8.2001, n. 77/E, ai fini della non punibilità delle violazioni "meramente formali", è l’Ufficio competente che deve valutare in concreto se la violazione ha arrecato o meno pregiudizio all’attività di controllo. Sono ad esempio errori meramente formali l’errata o l’irregolare comunicazione del codice attività (Ris. 6.7.2001, N. 112/E) o l’indicazione errata di un codice tributo nell’ambito del Mod. F23 o del Mod. F24 (Circolare 21.1.2002, n. 5/E).
Violazioni di cui al n. 3 (errori ed omissioni formali) si dovrà procedere a:
- versare l’eventuale tributo dovuto;
- pagare, indipendentemente dal tributo, una sanzione pari a:
1/8 della sanzione prevista (30% del tributo), ovvero 3,75% del tributo dovuto nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione (coincidente con l’ultimo giorno disponibile in cui era possibile effettuare il versamento). NB: nell’ipotesi di opzione del contribuente per il pagamento rateale i 30 giorni decorrono dalla data entro la quale questi doveva procedere al versamento della rata; il calcolo degli interessi moratori deve avvenire sull’imposta comprensiva degli interessi di dilazione.
1/5 della sanzione prevista per l’omesso versamento/pagamento ovvero 6% del tributo dovuto qualora la regolarizzazione avvenga oltre i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione ovvero entro 1 anno qualora non sia prevista la presentazione di tale dichiarazione;
- al versamento degli interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse legale.
Violazioni di cui al n. 4 (errori sostanziali) si dovrà procedere a:
- versare il tributo o maggior tributo dovuto;
- 1/5 della sanzione minima edittale prevista per la specifica violazione (ad errori nelle dichiarazioni dei redditi rilevabili ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973, omessa esecuzione delle ritenute o loro versamento da parte del sostituto d’imposta, omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva, ecc.);
- provvedendo alla corretta esecuzione di quanto ha costituito violazione (presentando una dichiarazione o denuncia in luogo di quella infedele, effettuando e/o versando l’eventuale ritenuta omessa, fatturando o registrando quanto omesso, ecc.);
- versando gli interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse legale.
Violazioni di cui al n. 5 (omessa o tardiva dichiarazione) sono sanabili dal contribuente:
- presentando la dichiarazione annuale (Iva o dei redditi) tardiva entro 90 giorni (termine così elevato con decorrenza dal 15.1.2000 dall’art. 2, co. 1, D.Lgs. 506/1999);
- versando: 1/8 della sanzione prevista per l’omessa dichiarazione e l’eventuale sanzione prevista per l’omesso (in tutto o in parte) versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione ridotta a:
1/8 ovvero 3,75% dell’imposta o maggiore imposta se versata entro 30 giorni dalla scadenza per il versamento dell’imposta;
1/5 ossia il 6% dell’imposta o maggiore imposta se versata oltre i 30 giorni dalla scadenza per il versamento ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata inoltrata la dichiarazione tardiva;
- pagando le eventuali imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva e gli eventuali interessi moratori calcolati giorno per giorno al tasso legale.
CALCOLO degli INTERESSI MORATORI:
per il calcolo degli interessi moratori si applica la formula dell’interesse semplice, al tasso legale (3% dall’1.1.2002; 3,5% fino al 31.12.2001, dal 01.01.2002 3% e dal 01.01.2004 2,50%), al capitale (importo del tributo) per i giorni che iniziano a decorrere dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento al giorno in cui si effettua il pagamento.
La formula è la seguente:
tasso interesse legale x tributo x giorni trascorsi dalla violazione : 365
Esempio: Iva pari ad € 2000 pagata con un ritardo di 20 giorni (nell’anno 2002):
Formula degli interessi: somma dovuta x 3 (tasso) x 20 (giorni) : 36500
Calcolo degli interessi: € 2000 x 3 x 20 / 36500 = € 3,29
Calcolo della sanzione: € 2000 x 3,75% = € 75
Totale da versare contestualmente: € 2.078,29 (€ 2.000 + € 3,29 + 75).
PERFEZIONAMENTO: avviene con il versamento, entro i termini sopra riportati, del tributo, degli interessi e, generalmente, della sanzione mediante Mod. F24, nonché la presentazione dell’eventuale dichiarazione (tardiva, integrativa, sostitutiva, ecc.) all’Ufficio competente.
RAVVEDIMENTO e COMPENSAZIONE: i debiti risultanti dall’applicazione del ravvedimento operoso possono essere compensati con i crediti risultanti dal periodo d’imposta precedente (con l’eccezione dei crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche); qualora tali crediti risultino dalla dichiarazione annuale precedente (ad esempio dalla dichiarazione annuale Iva) possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta (1° gennaio per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare).
VERSAMENTO delle SANZIONI: dal 1° gennaio 2002 devono essere pagate con il Mod. F24 in euro (approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2001) tutte le somme, comprese le sanzioni, dovute in riferimento ad imposte sui redditi, Iva, e relative imposte sostitutive, ritenute alla fonte, Irap ed imposta sugli intrattenimenti a titolo di ravvedimento operoso.
SOPPRESSIONE del RAVVEDIMENTO OPEROSO GRATUITO: l’articolo 7 del D.Lgs. 32/2001 ha espressamente abrogato il comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, che consentiva al contribuente nei casi di omissione o errore formale, di ravvedersi entro 3 mesi dall’omissione o dall’errore senza applicazione di interessi (presentazione entro 3 mesi del Mod. F24 con saldo zero).
NUOVI CODICI TRIBUTO: il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28.2.2002 ha ridotto e razionalizzato i codici tributo per i versamenti tramite il Mod. F24. I nuovi codici devono essere utilizzati a decorrere dall’1.3.2002. Si riportano di seguito i codici tributo previsti per il ravvedimento operoso (da indicare sul modello F24).
| Sanzione pecuniaria Irpef |
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8901 |
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| Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef |
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8902 |
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| Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef |
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8903 |
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| Sanzione pecuniaria Iva |
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8904
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| Sanzione pecuniaria Irpeg |
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8905 |
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| Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta |
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8906 |
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| Sanzione pecuniaria Irap (commerciale) |
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8907
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| Sanzione pecuniaria altre imposte dirette |
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8908
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Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti
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8909
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| Sanzione pecuniaria Iva forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti |
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8910
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Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie (*)
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8911
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| Sanzione pecuniarie relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale |
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8912
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Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi
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8913
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Sanzione pecuniaria Ires
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8914
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Interessi sul ravvedimento - IRPEF -
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1989
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Interessi sul ravvedimento - IRES -
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1990
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Interessi sul ravvedimento - IVA -
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1991
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Interessi sul ravvedimento - IMPOSTE SOSTITUTIVE -
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1992
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Interessi sul ravvedimento - IRAP -
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1993
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Interessi sul ravvedimento - ADDIZIONALA REGIONALE -
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1994
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Interessi sul ravvedimento - ADDIZIONALE COMUNALE -
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1995
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(*) codice tributario da utilizzare per ravvedimento invio unico entro 90 giorni
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