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Venerdì 12/11/2021
a cura di Dott. Alessandro Manno

Ricezione di fatture elettroniche errate o irregolari nell'ambito di un'operazione B2B. Come procedere alla correzione?



L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con la norma di comportamento n. 209/2020, ha fornito importanti chiarimenti circa il comportamento da adottare nel caso di ricezione di una fattura irregolare o errata nell’ambito di operazioni tra soggetti IVA.

In particolare, secondo la suddetta norma, il principio di correttezza e buona fede induce il cessionario/committente che riceve una fattura irregolare o errata a segnalarlo al cedete/prestatore, affinché quest’ultimo possa procedere all’emissione di un documento rettificativo, disciplinato dall’articolo 26 del d.P.R. 633/1972, al fine di correggere la fattura originaria.

Tale responsabilità del destinatario della fattura, ossia quella di avvisare preventivamente il cedente/prestatore in merito all’errore commesso, sembrerebbe essere stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 133/E/2020.

Laddove, invece, il cedente/prestatore non provveda all’emissione di una nota di variazione al fine di regolarizzare la fattura precedentemente emessa, il cessionario/committente – al fine di non incorrere nelle sanzioni – deve seguire le indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera b), del d.lgs. 471/1997, che dispone quanto segue: “Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta”.

I soggetti passivi coinvolti nell’operazione di fatturazione, quindi, hanno trenta giorni di tempo per correggere la fattura originaria emessa dal cedente/prestatore mediante la procedura prevista dall’articolo 26 del d.P.R. 633/1972.

Sulla base di quanto sopra, qualora le parti, invece, non riuscissero a trovare un accordo, si possono ipotizzare le seguenti tre situazioni:
 

  1. Inesistenza dell’operazione:


Secondo la già citata norma di comportamento n. 209/2020, la fattura che riporta un rapporto tra due soggetti passivi IVA che in realtà è inesistente, è fiscalmente irrilevante. Allo stesso modo, una fattura che descrive un diverso rapporto rispetto a quello effettivo è priva di effetti fiscali.

Per tale ragione, il cessionario/committente è tenuto ad avvisare il cedente/prestatore al fine di procedere alla rettifica del documento errato attraverso l’emissione di una nota di credito. Inoltre, la fattura non dovrà essere contabilizzata sul registro IVA acquisti anche se la stessa è stata ricevuta tramite il sistema di interscambio, in quanto, ad esempio, l’operazione riportata nel corpo della fattura non corrisponde ad un rapporto contrattuale sottostante stipulato tra le parti.
 
  1. Errata applicazione del regime impositivo:


Diversamente, nel caso di errata applicazione del regime impositivo, il cessionario/committente procede, invece, alla registrazione della fattura nel registro IVA acquisti.

Qualora l’errata applicazione del regime IVA riguardi un minore addebito della stessa, l’articolo 6, comma 8, lettera b), d.lgs. 471/1997 obbliga il cessionario/committente a regolarizzare la fattura errata entro trenta giorni dalla data di registrazione trasmettendo un’autofattura al sistema di interscambio sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018.

La regolarizzazione comporta il versamento dell’imposta ed il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con i limiti temporali e oggettivi previsti dall’articolo 19 del d.P.R. 633/1972.

In aggiunta, l’obbligo di regolarizzazione sorge nel momento in cui si verificano le seguenti situazioni:
  • fattura per operazione esclusa, che avrebbe dovuto essere assoggettata a IVA;
  • fattura per operazione non imponibile o esente, che avrebbe dovuto essere imponibile;
  • fattura con aliquota inferiore a quella effettiva.
     
  1. Errori e irregolarità che non incidono sulla determinazione dell’imposta:


Tale situazione, invece, riguarda gli errori presenti in fattura che, però, non influenzano né l’imponibile né l’imposta. Tali errori riguardano aspetti formali o, talvolta, il contenuto informativo prescritto dall’articolo 21 del d.P.R. 633/1972.

Anche in questo caso, il cessionario/committente è tenuto a chiedere al cedente/prestatore una nota di credito a storno della fattura ricevuta errata tramite il sistema di interscambio e l’emissione di un nuovo documento corretto. Se il cedente/prestatore non aderisce alla richiesta di emissione di una nota di variazione al fine di correggere la fattura originaria, il cessionario/committente può regolarizzare la fattura ricevuta tramite il sistema di interscambio. Infine, qualora non vi provveda, ma opti per la sua contabilizzazione, può detrarre l’imposta nei limiti in cui la stessa risulta dovuta.

Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell'autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.
Torresi Andrea
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