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Venerdì 07/11/2025
a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Verifiche dell’Agenzia Entrate sul regime forfettario per l’anno 2021



Lo scorso mese di ottobre 2025, l’Agenzia Entrate ha intrapreso un’azione mirata di controllo volta a verificare la corretta applicazione del regime forfettario. L’operazione ha interessato oltre 4.000 contribuenti, ai quali sono stati notificati schemi d’atto preliminari.

Tali comunicazioni sono state indirizzate ai soggetti per i quali, dall’analisi dei flussi dichiarativi e delle banche dati a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria, è emersa la potenziale sussistenza di cause ostative alla permanenza nel regime agevolato per l’anno d’imposta 2021. In particolare l’attività di verifica si è basata sull’incrocio dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche 2021, nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (Modello 770) e nei quadri LM dei Modelli Redditi PF 2022 (per l’anno 2021).

L’irregolarità specificamente contestata riguarda il superamento della soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilato. La normativa di riferimento, l’art. 1, comma 57, lettera d-ter) della Legge n. 190/2014, stabilisce l’esclusione dal regime forfettario per i contribuenti che, nell’anno precedente (in questo caso, il 2020), abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (ai sensi degli artt. 49 e 50 del TUIR) di importo superiore a 30.000 euro.

È importante sottolineare due aspetti fondamentali:

  1. Cessazione del rapporto di lavoro: la causa ostativa non opera qualora il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nel corso dell’anno precedente (il 2020). La verifica della soglia dei 30.000 euro è, pertanto, irrilevante in tale casistica.
  2. Modifiche della Legge di Bilancio 2025: sebbene la Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 12, L. n. 207/2024) abbia innalzato la soglia dei redditi da lavoro dipendente a 35.000 euro, tale modifica ha effetto esclusivamente per il periodo d’imposta 2025; non ha valenza retroattiva e non influisce, quindi, sulla legittimità dei controlli relativi all’anno d’imposta 2021, per il quale resta invariato il limite di 30.000 euro riferito al 2020.


Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione dell’Agenzia può adottare diverse linee d’azione per gestire la propria posizione:
  • fornire una risposta formale alla richiesta di chiarimenti, allegando la documentazione necessaria a smentire i rilievi dell’Agenzia (ad esempio, documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro nel 2020 o che certifichi un reddito inferiore alla soglia);
  • qualora il rilievo sia fondato, il contribuente può sanare l’irregolarità presentando una dichiarazione integrativa e versando le imposte dovute (secondo il regime ordinario IRPEF e IVA), avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) per beneficiare di una riduzione delle sanzioni;
  • attivando il contraddittorio, nei termini indicati nell’atto, il contribuente può formulare osservazioni puntuali e richiedere un confronto con l’Ufficio, eventualmente chiedendo l’attivazione della procedura di accertamento con adesione per definire la pretesa fiscale.


Sebbene il regime forfettario sia spesso percepito come una soluzione di semplificazione fiscale, la sua corretta applicazione richiede un’analisi attenta di requisiti e cause ostative che possono rivelarsi complessi.

Per garantire la massima tutela ai nostri assistiti, il nostro Studio adotta protocolli di verifica approfonditi. Queste procedure, pur potendo apparire talvolta fin troppo rigorose, sono finalizzate a un obiettivo primario: prevenire e mitigare il rischio di irregolarità fiscali, che potrebbero esporre il contribuente a contestazioni e a oneri significativi.

Studio Torresi Andrea
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