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Lunedì 17/10/2022
a cura di Studio Dott. Alvise Bullo

I principali aspetti della riforma della giustizia tributaria



Il primo settembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la L. 31 agosto 2022 n. 130 di riforma della giustizia tributaria. Principalmente gli interventi riguardano:

  • La nota riforma della magistratura tributaria;
  • L'introduzione di un condono per le liti in Cassazione;
  • La riforma di istituti del processo (tributario).


La "vera" svolta epocale risiede nell'introduzione (per la prima volta) nel processo tributario (a far data dai ricorsi notificati dal 01.9.2022) della c.d. prova testimoniale (co. 4 art 7 D.Lgs n. 546/1992) e nel prevedere che l'onere della prova è in capo all'accusa (co. 5 bis art 7 D.Lgs n. 546/1992 -con efficacia, si ritiene, retroattiva -la parola corretta non sarebbe retroattiva ma da sempre, purtroppo non c'è lo spazio per approfondire).

Pertanto, all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257 -bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale».

All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5 -bis . L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».

Evidenti le macroscopiche ripercussioni che queste due novità potranno avere nel contenzioso. Questo nuovo co. 5 bis abroga le presunzioni legali relative in essere; la possibilità di accertare mediante presunzioni semplici e/o addirittura c.d. semplicissime? Assolutamente no, tuttavia potrà far dichiarare al giudice l'atto illegittimo allorquando dette presunzioni (assolutamente utilizzabili) non siano in grado di far raggiungere il convincimento del giudice abbisognevole (oggi, col nuovo co. 5 bis) di non poco spessore numerico e qualitativo nelle prove in carico all'accusa.
 


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Torresi Andrea
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